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Ordinanza — n. 24146/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal challenging factual motivation in criminal liability case for exceeding review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24146/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's factual motivation was flawed. The appellant argued the victim's credibility was misinterpreted and evidence was mishandled, but the court held that re-evaluating factual elements is exclusively the trial judge's power. Consequently, the appeal was rejected as it sought a reconstruction of facts using criteria different from those applied by the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, as such assessment is exclusively reserved to the judge of the merits, rendering appeals based on differing factual interpretations inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability factual motivation Court of Cassation review powers inadmissible appeal evidence evaluation judicial discretion commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628, commi primo e terzo, n. 1, cod. pen.
Letto il ricorso di Mostafa Abdelrahnnan Ahmed Ragab Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
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Testo completo

posto da: MOSTAFA ABDELRAHMAN AHMED RAGAB MOHAMED (CUI: 067WLFT) nato il 04/03/2004 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; iRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mostafa Abdelrahnnan Ahmed Ragab Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo, n. 1, cod. pen., rilevando l'inattendibilità della persona offesa e il travisamento del compendio probatorio acquisito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-9 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M