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Ordinanza — n. 24145/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive and finds lower court judgments consistent on facts and law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24145/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were a near-perfect reproduction of the appellate court's already addressed reasons. The lower courts had correctly affirmed the victim's credibility, established the extortion charge based on death threats, and denied mitigating circumstances due to the significant amount stolen and the victim's fear. Consequently, the court rejected the claim that the postal payment card was managed by the victim, confirming the defendant organized the fraud through false advertisements.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the arguments of the lower court without adding new elements, and when the lower court's findings are consistent and free from manifest illogicality.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments extortion conviction mitigating circumstances postal payment card false advertisement fraud Cassation procedure credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
271695 - 01); - il diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. (quinto motivo) è giustificato dall'assenza di circostanze di segno positivo (ex multis, Sez.
art. 62-bis cod. pen
271695 - 01); - il diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio
(quarto motivo) alla luce del rilevante importo sottratto e dello stato di timore causato alla persona offesa, che precludono l'applicabilità dell'attenuante (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
(quinto motivo) è giustificato dall'assenza di circostanze di segno positivo (ex multis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
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Testo completo

posto da: ZAZZA MAURO nato a ROMA il 13/10/1965 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zazza Mauro e rilevato che tutti i motivi costituiscono la riproduzione, pressoché pedissequa, dei motivi di appello, cui la Corte di merito aveva fornito adeguata risposta, con conseguente aspecificità dell'iterazione; ritenuto in ogni caso che ci si trova innanzi ad una doppia conforme e che le due sentenze avevano coralmente affermato, senza cadere in contraddizioni né incorrere in illogicità manifeste: - la credibilità della ricostruzione della vicenda fornita dalla vittima, dotata di riscontri (pg. 6), nonché l'irrilevanza delle presunte contraddizioni evidenziate dalla difesa in relazione alla mancata identificazione dell'imputato quale autore del reato e all'inattendibilità della persona offesa (primo e secondo motivo); - la sussistenza dell'estorsione (terzo motivo) in ragione della condotta richiesta alla Biancolini (accesso al conto bloccato) a mezzo di minacce di morte e l'esclusione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. (quarto motivo) alla luce del rilevante importo sottratto e dello stato di timore causato alla persona offesa, che precludono l'applicabilità dell'attenuante (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); - il diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. (quinto motivo) è giustificato dall'assenza di circostanze di segno positivo (ex multis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr.

Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444), come avvenuto nel caso di specie; - la carta postepay era gestita dall'imputato, non dalla Biancolini; fu l'imputato ad organizzare e porre in essere la truffa (sesto motivo) a mezzo della falsa inserzione pubblicitaria di vendita, e fornendo spiegazioni sul pagamento all'ignaro acquirente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dic P.Q.Mk ----.,'1 LU 9r ?1326 g iztanziona 'o Giudiz,m- iMarzìo Mota', — t ' • ---,