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Ordinanza — n. 24144/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise new legal grounds at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24144/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the failure to reclassify a crime under Article 624 of the Penal Code, which was not raised during the appellate proceedings. The appellant argued for a reclassification from Article 648 to theft, claiming the original conviction was incorrect and that the crime had expired. The court rejected this as an impermissible re-evaluation of facts, noting that the Court of Cassation cannot substitute its own factual assessment for that of the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 624 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised concern a reclassification of the facts or a new evaluation of evidence that was not previously contested at the appellate level.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reclassification crime factual re-evaluation appellate procedure statutory limitation procedure di ricorso inutilizzabilità delle prove illecite riserva di modificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., e la conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 624 cod. pen.
Letto il ricorso di Levacovich Graziella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputata nella fattispecie di cui all'art. 624 cod.
Art. 648 cod. pen.
3 della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, peraltro, nel richiedere la derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 624 cod. pen
Letto il ricorso di Levacovich Graziella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputata nella fattispecie di cui all'art. 624 cod.
art. 648 cod. pen
3 della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, peraltro, nel richiedere la derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri
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Testo completo

posto da: LEVACOVICH GRAZIELLA nato a PISTOIA il 15/03/1992 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Levacovich Graziella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputata nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., e la conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, peraltro, nel richiedere la derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di furto, la ricorrente sollecita una inammissibile rivalutazione in fatto della vicenda, nonostante i limiti che caratterizzano il sindacato di questa Corte, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; più recentemente anche Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M