Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise new legal grounds at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the failure to reclassify a crime under Article 624 of the Penal Code, which was not raised during the appellate proceedings. The appellant argued for a reclassification from Article 648 to theft, claiming the original conviction was incorrect and that the crime had expired. The court rejected this as an impermissible re-evaluation of facts, noting that the Court of Cassation cannot substitute its own factual assessment for that of the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 624 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised concern a reclassification of the facts or a new evaluation of evidence that was not previously contested at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LEVACOVICH GRAZIELLA nato a PISTOIA il 15/03/1992 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Levacovich Graziella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputata nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., e la conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, peraltro, nel richiedere la derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di furto, la ricorrente sollecita una inammissibile rivalutazione in fatto della vicenda, nonostante i limiti che caratterizzano il sindacato di questa Corte, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.
U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; più recentemente anche Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M