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Ordinanza — n. 24143/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grievances and lack of manifest illogicality under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24143/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ashana Onyeisi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on responsibility, but the court found the grievances were merely repetitive of arguments already rejected in the appellate stage. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirement of manifest illogicality under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates previous grievances without providing a specific, argumentative critique, and if the alleged illogicality is not manifest but merely a simple incongruence.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogicality repetitive grievances appellate review Code of Criminal Procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: ASHANA ONYEISI nato il 18/03/1983 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ashana Onyeisi, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 5 - 7 sulla ricostruzione del fatto); osservato che il motivo è, altresì, manifestamente infondato, poiché pretende una terza valutazione del fatto, pur a fronte di una motivazione esaustiva e del tutto priva di contraddizioni o illogicità, quest'ultima, in verità, nemmeno correttamente dedotta (a mente dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., l'illogicità deve essere 'manifesta', cioè rilevabile ictu °culi, tale è la irrazionalità che in essa si esprime, e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' incongruenza argomentativa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M