Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24140/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24140/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments were merely repetitive and lacked specific critique. The appellant's claims regarding factual re-evaluation were deemed meritorious in nature, which is prohibited in this stage of proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 364, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, reasoned criticism, and if it attempts to re-evaluate facts or engage in a new assessment of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Inadmissibility of Appeal Lack of Specific Argumentation Prohibition of Merit Review Repetitive Arguments Costs Allocation Corte di Cassazione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 364, co. 1, lett. b) c.p.c.
Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: PICCININI LORENZO nato a FERRARA il 22/09/2002 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Piccinini Lorenzo nonché le memorie delle parti civili, con relative note spese; osservato che tutti i motivi rappresentano la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in aggiunta, si tratta di motivi manifestamente infondati, poiché: - il primo contesta la motivazione formulando critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizio di merito;

è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed ipotesi ricostruttive alternative (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); la Corte, in ogni caso, giustifica in maniera puntuale, tra pg. 10 e pg 11 le ragioni per cui il Piccini non potesse ignorare l'intendimento estorsivo del Buzzi; - gli ulteriori tre motivi, su vari aspetti del trattamento sanzionatorio, si infrangono contro motivazioni del tutto adeguate delle conclusioni su ciascun punto raggiunte, scevre da profili di manifesta illogicità e quindi non sindacabili in questa sede con la formulazione di quelle che restano mere ipotesi teoriche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, che hanno diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali - in caso di soccombenza del ricorrente - purché abbiano effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). Nel caso concreto le parti civili si son limitate a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese senza fornire alcun supporto argomentativo.

P.Q. P.Q.M