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Ordinanza — n. 24139/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse against recidivism finding dismissed as it violates admissibility rules and lacks merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24139/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Zaid Hicham inadmissible and dismissed the claim contesting the recidivism finding. The lower court correctly applied principles requiring a concrete assessment of the relationship between the current crime and prior convictions under Article 133 of the Penal Code, rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal contesting the finding of recidivism is inadmissible in proceedings for legality and must be dismissed if the lower court correctly applied the requirement to assess the concrete relationship between the current offense and prior convictions.

Parole chiave

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recidivism finding proceedings for legality Article 133 Penal Code inadmissible appeal concrete assessment recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

posto da: ZAID HICHAM (CUI 0455EXS) nato il 10/01/1986 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zaid Hicham, Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M