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Ordinanza — n. 24138/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper legal grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24138/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Casalino inadmissible because the sole ground of appeal was not formulated in legally permitted terms. The appellant challenged the increased punitive sentence for continued offense, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court rejected this, noting that sentencing discretion in continued offenses is established law and the lower court's summary reasoning was sufficient given the favorable re-evaluation of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; in matters of continued offenses, the gradation of the penalty, including increases for satellite crimes, falls within the discretion of the trial judge, who may fulfill the motivation obligation synthetically by merely referring to the gravity of the facts or the criteria of Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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continued offense sentencing appeal inadmissibility sentencing discretion summary motivation Cassation procedure adeguamento della pena gravità della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025
pen.» (ex multis, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Pg, Rv.
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Testo completo

posto da: CASALINO GIOVANNI nato a BARI il 13/12/1993 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Casalino Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'aumento sanzionatorio inflitto a titolo di continuazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, posto che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, «in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (ex multis, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Pg, Rv. 288800 - 01), anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la pena è già stata rideterminata in senso favorevole all'imputato dal giudice del gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M