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Ordinanza — n. 24137/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic, non-specific, and untimely procedural grounds regarding a criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24137/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic and non-specific nature of the three grounds raised by the appellant. The court found the first ground failed to address the specific reasons for the refusal of a remand, while the second ignored the critical evidence of the defendant's intent, and the third was merely a preface without legal criteria. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic, non-specific, or untimely grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-specific arguments procedural timeliness criminal procedure law norme edilizie comunali violazione delle norme edilizie divieto di costruzione di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

posto da: BARNABBO' ALESSANDRO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 01/01/1978 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Antonio Barnabbò; considerato che tutti tre i motivi addotti sono generici, i primi due anche aspecifici, ed il terzo non consentito, perché: - il primo, sul diniego di rinvio per legittimo impedimento, non si confronta con la motivazione laddove si evidenzia che, oltre alla mancata giustificazione della sostituzione nel presente procedimento, pur a fronte di sostituzione avvenuta in precedente udienza, la ragione del mancato accoglimento dell'istanza risiedeva altresì sulla tardività della stessa, presentata in udienza, senza tempestiva comunicazione del contemporaneo impegno professionale, conosciuto una settimana prima, tanto che ne era stato informato l'imputato stesso, non presentatosi; - il secondo, anch'esso aspecifico, non si confronta con l'elemento - dirimente - indicato dalla Corte a giustificazione del dolo dell'imputato: la falsità, oltre al numero di matricola, altresì della targa, visibile e conoscibile par excellence; - il terzo, sul trattamento sanzionatorio, nemmeno munito di rubrica o di indicazione del motivo di ricorso, è generico e non consentito, risolvendosi in una mera prece, senza elaborazione di un criterio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem