Ordinanza — n. 24136/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: BARRA CIRO nato a SALERNO il 28/05/1976 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; 1 íRITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Barra Ciro; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, sulla riferibilità della truffa all'imputato, non sono consentiti perché, anche laddove capitolati come violazione di legge (n. 1 e 3), mirano alla rivalutazione del fatto, operazione preclusa in questa sede; essi sono comunque manifestamente infondati, alla luce della motivazione fornita in sentenza (pg.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24136/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 3), mirano alla rivalutazione del fatto, operazione preclusa in questa sede; essi sono comunque manifestamente infondati, alla luce della motivazione fornita in sentenza (pg.
Parole chiave
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posto da: BARRA CIRO nato a SALERNO il 28/05/1976 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; 1 íRITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Barra Ciro; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, sulla riferibilità della truffa all'imputato, non sono consentiti perché, anche laddove capitolati come violazione di legge (n. 1 e 3), mirano alla rivalutazione del fatto, operazione preclusa in questa sede; essi sono comunque manifestamente infondati, alla luce della motivazione fornita in sentenza (pg.
3) in ordine alla inattendibilità della versione difensiva, adeguatamente giustificata dalla Corte d'appello; osservato che il quarto motivo (diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e giuridicamente ineccepibili, correttamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta (sulla carta sono state registrate oltre 50 operazioni analoghe), dell'entità della somma sottratta, del pregiudizio arrecato alla persona offesa e del precedente specifico da cui il ricorrente risulta gravato (pag. 4); ritenuto che il quinto motivo di ricorso, sul diniego delle generiche e della sospensione condizionale della pena, ancor prima che manifestamente infondato - attesa la copiosa motivazione su entrambi gli aspetti -, risulta del tutto generice poiché formulate senza alcuno specifico riferimento al caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M P.Q.M