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Ordinanza — n. 24135/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for repetitive grounds and discretionary merit evaluation beyond review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24135/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The first ground was rejected as a repetitive complaint already adequately addressed in the lower court, creating a prohibited double conformity. The second ground was dismissed because comparing circumstances is a discretionary act of the trial judge that falls outside the scope of cassation review unless arbitrary or illogical. Consequently, the reasoned conclusions of the merit court were deemed unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is merely repetitive of prior grounds or if it challenges the discretionary evaluation of circumstances, which belongs to the jurisdiction of the court of merit.

Parole chiave

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repetitive complaint double conformity discretionary evaluation scope of review cassation inadmissibility commisurazione della pena per rapina sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

posto da: COPPOLA ANDREA nato a RIMINI il 18/09/1989 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Coppola Andrea, Ritenuto che il primo motivo, sulla aggravante del reato di rapina, è meramente ripetitivo dell'analoga doglianza che aveva costituto oggetto di considerazione e di adeguata motivazione in appello, in linea con le conclusioni della sentenza di primo grado, dando luogo, sul punto, ad una 'doppia conforme' che non può essere rimessa in discussione in base a una ulteriore (che sarebbe la terza) rilettura del fatto, preclusa a questa Corte di legittimità; osservato che il secondo motivo, sulla comparazione delle opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MFrndescd Florit Luciano preriali r DCPOSITATA IN CANCELLERIA LUG 2026 ., ...„ L Il FIUMI rio liiut11,;di.L, Mb.- M e SatIll3