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Ordinanza — n. 24134/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding art. 648 criminal code liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24134/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning on criminal liability was sufficient. The appellant argued the decision lacked motivation regarding responsibility for the crime under Article 648 of the Penal Code, but the court found no logical flaw in the argumentation. Consequently, the appeal was rejected because the review is limited to checking for a coherent argumentative structure rather than verifying factual accuracy.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is restricted to verifying the existence of a logical argumentative apparatus and cannot assess whether the motivation corresponds to the acquired procedural facts.

Parole chiave

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lack of reasoning criminal liability receiving crime inadmissible appeal logical argumentation procedural law Cassation review prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Stabellini Massimiliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Stabellini Massimiliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang
pen., essendo state ampiamente esplicitate le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo della ricettazione, con argomentazioni logiche e rispettose dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
268643 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella
268713 - 01; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv.
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Testo completo

posto da: STABELLINI MASSIMILIANO nato a FERRARA il 16/08/1971 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stabellini Massimiliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01); che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., essendo state ampiamente esplicitate le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo della ricettazione, con argomentazioni logiche e rispettose dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

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