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Ordinanza — n. 24132/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24132/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bertozzi Roberto inadmissible and ordered him to pay costs. The court found that the first and second grounds merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. Additionally, the third and fifth grounds were rejected because they were not formally raised as specific appeals in the second instance, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if grounds are not specifically raised in the second instance, and generic denials of mitigating circumstances are upheld if the lower court's reasoning is not logically flawed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement second instance procedure mitigating circumstances denial procedural default penalty motivi di cassazione rimborso delle spese rimborso dell'intervento di cataratta

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

oposto da: BERTOZZI ROBERTO nato a LUGO il 16/06/1966 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Bertozzi Roberto, Ritenuto che il primo e il secondo motivo si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; essi sono inoltre manifestamente infondati, apparendo del tutto adeguato e logico tanto il giudizio di non meritevolezza della messa alla prova, alla luce delle pregresse condotte dell'imputato (precedenti condanne e fallimenti di precedenti benefici trattamentali), quanto la valutazione del dolo, da parte di un venditore professionale anche di materiale elettronico; osservato che il terzo e il quinto motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto, infine che il quarto motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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