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Ordinanza — n. 24125/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific and generic grounds fail to meet Article 591 c.p.p. requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24125/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision was flawed, but the court found the first ground aspecific because it ignored corroborating evidence regarding the vehicle used by the accused. The second ground was rejected as generic, merely reciting general jurisprudence without applying specific parameters to the concrete case. Consequently, the appeal failed to meet the strict specificity requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c): An appeal is inadmissible if it lacks specificity; the court must reject generic arguments that fail to correlate with the contested decision's reasoning or ignore explicit judicial findings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirement Article 591 c.p.p. generic grounds corroborating evidence abbandono del procedimento per infrazione stradale dubbio circa il carattere di infrazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
art. 591 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio
c), alla inammissibilità della impugnazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.
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Testo completo

posto da: MASTINI LENNY nato a TIVOLI il 05/01/1995 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lenny Mastini, Ritenuto che il primo motivo è aspecifico e fondato su una lettura selettiva e non corretta della sentenza impugnata: al contrario di quanto si sostiene nel motivo, a carico dell'imputata, sul piano probatorio, non vi è il solo riconoscimento (al 90%) da parte del funzionario di Polizia, ma anche il riscontro (trascurato dalla difesa) costituito dall'uso della vettura riconducibile all'imputata; la mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); osservato che il secondo motivo, sul ragionevole dubbio, è generico, poiché si risolve in una (corretta ed interessante ma) inutile ricapitolazione della giurisprudenza in tema, del tutto priva di riferimento al caso concreto; considerato che anche il secondo motivo è generico e distaccato dal caso concreto nonostante l'indicazione specifica dei parametri che giustifichino l'entità (modesta, nella valutazione insindacabile della Corte d'appello) della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consi Here stensore Il Pre Lucian mperiali