Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for repetitive and inadmissible arguments regarding crime absorption and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments on crime absorption and recidivism as merely repetitive of the appellate court's prior decisions. The defense's citations were found incorrect due to mismatched case numbers and irrelevant precedents, while the denial of generic mitigating circumstances was upheld as sufficiently motivated by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be substantively new; repetitive arguments, incorrect citations, or issues already resolved by the court of first instance render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DE STEFANO SALVATORE nato a NAPOLI il 05/08/1976 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;a
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore De Stefano; considerato che il primo motivo di ricorso, sull'assorbimento del reato di sostituzione (art. 494 cod. pen.) nella truffa, è riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con adeguato riferimento a precedenti giurisprudenziali che attestano la costanza dell'orientamento ermeneutico cui si fa riferimento; che, per contro, le citazioni evocative di un opposto orientamento (sent. 21956/2019 rv. 276203; n. 46293/2019, rv. 277792), che la difesa indica a pg. 6, non sono corrette poiché le massime non corrispondono al numero della rispettiva sentenza e perché né le massime né le sentenze si riferiscono al caso in esame; ritenuto che il secondo motivo (diniego attenuanti generiche) non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti rilevanti, rimanendo disattesi tutti gli altri (cfr. pag. 9, ove la Corte territoriale ha valorizzato il significativo disvalore morale e sociale delle condotte ascritte, nonché la reiterazione, in ragione dei precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio); osservato, infine, che anche il terzo motivo, sulla recidiva, risulta meramente reiterativo e non valutabile in questa sede a fronte di un giudizio espresso sinteticamente ma sufficientemente (cfr. pag. 9, sulla pluralità delle precedenti condanne, espressive di una aumentata capacità a delinquere) dalla Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile P.Q.MFran esco Filorit IN CANCELLERIA penali E LI 2026 Gis a uiduiizsiari0