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Ordinanza — n. 24121/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming insufficient evidence for property damage due to selective reading of the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24121/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Ahmetovic Sebastian and Cruz Cruz Jorge inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding property damage was contradictory and insufficiently supported by evidence. The court rejected this, stating the appellants engaged in a selective reading of the judgment that ignored the overall context which confirmed the first-instance findings.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on alleged contradictions or insufficiency of evidence in the reasoning of the judgment are inadmissible if they stem from a selective reading that ignores the comprehensive context of the decision.

Parole chiave

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property damage insufficient evidence selective reading judicial reasoning inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural admissibility danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

posti da: AHMETOVIC SEBASTIAN nato a MADDALONI il 25/09/1996 CRUZ CRUZ JORGE nato il 12/02/1990 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Cruz Cruz Jorge e Ahmetovic Sebastian, Ritenuto che il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento, è manifestamente infondato ed è il frutto di una lettura selettiva e non corretta della sentenza, ancor prima che del materiale probatorio; considerato che la pretesa di rinvenire una contraddizione nella motivazione, in ordine alla sufficienza probatoria, deriva solamente dalla attribuzione, alle frasi trascritte, di un significato alieno da quello garantito dalla lettura complessiva della sentenza, da cui emerge (pg.

28) indubitabile la conferma, in relazione al danneggiamento, dell'apprezzamento giudiziale già raggiunto in primo grado; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Co sigliere estensore Il PresidenteFra cesco Florit Lucian DCPOSKITN9,IN