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Ordinanza — n. 24119/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds failing to meet specificity requirements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24119/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the denial of conditional sentence suspension, arguing against the severity of the offense and citing prior convictions, but these complaints did not directly address the appellate court's specific reasoning regarding the temporal extension of the criminal conduct. The court ruled that since the decision involved judicial discretion on future behavior prognosis and was sufficiently motivated, it could not be reviewed for arbitrary or illogical reasoning, thus mandating dismissal and the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 163 c.p.; The appeal must be specific and confront each argument of the lower court's motivation; a discretionary denial of conditional sentence suspension based on a negative prognosis on future conduct is not reviewable unless arbitrary or manifestly illogical.

Parole chiave

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conditional sentence suspension specificity requirement generic grounds appeal judicial discretion prognosis inadmissibility cassation pene condizionali revoca della sospensione condizionale prognosi sfavorevole

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 163 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
art. 163 cod. pen
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Testo completo

posto da: PIERCIACCANTE SALVATORE nato a CASSANO ALLO IONIO il 17/01/1978 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;¦

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pierciaccante Salvatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul diniego della sospensione condizionale della pena, è generico e non consentito; rilevato che, nel caso di specie, le doglianze difensive non si confrontano con ciascuna argomentazione della motivazione, così risultando prive del requisito di specificità previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr, pag. 4 della sentenza impugnata, ove si evidenziano la gravità dell'offesa, l'estensione temporale della condotta delittuosa e i due precedenti specifici a carico dell'imputato); osservato, in ogni caso, che, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIl Con gliere estensore Il PresidenteFra esco Florit Lucia e mperiali DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1:1:1 YG 2026 o Giocii70