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Ordinanza — n. 24117/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper review of discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24117/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ali Moustafa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize a minor mitigating circumstance, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this because the arguments merely repeated those already dismissed at the second instance without providing new, specific critique, and because reviewing the exercise of judicial discretion belongs exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate level and fails to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision, particularly when the contested issue involves the exercise of judicial discretion.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of arguments judicial discretion lack of specific critique sentencing mitigation motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

posto da: ALI MOUSTAFA nato il 07/06/2005 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; /iRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ali Moustafa, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzione 86 del 2024, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, in aggiunta, che la difesa mira sostanzialmente ad ottenere in questa sede la rinnovazione del giudizio discrezionale su (un aspetto del) trattamento sanzionatorio, che spetta in via esclusiva al giudice di merito e che non può essere sindacato in legittimità, se espresso, come nel caso in una motivazione priva di contraddizioni o di manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl C nsigliere estensore Il Pr sid n-Pe FraticescoF1orit Lucian Imperiali DEPOSITATA IN CANCELLERIA G 2026 *Pucci ar,i