Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterative complaint on recidivism recognition without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a repetitive challenge regarding the recognition of recidivism. The appellant argued for a re-evaluation of prior convictions, but the court found no decisive misrepresentation of facts or new legal arguments. Consequently, the lower court's judgment was upheld as it adequately assessed the multiple prior convictions without requiring a new evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is merely reiterative and does not present new decisive arguments or evidence challenging the lower court's factual assessment of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: AIT MHEND CHAKIR (CUI 0102ZE7) nato il 26/09/1983 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Chakir Ait Mhend; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, oltre ad essere meramente reiterativo e non valutabile in questa sede a fronte di un giudizio espresso sinteticamente ma con adeguatezza (in particolare, con riferimento alla pluralità delle precedenti condanne) dalla corte di merito, non è consentito in questa sede poiché le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione del giudizio di maggiore propensione delinquenziale sulla base di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, senza dedurre il decisivo travisamento di emergenze valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M