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Ordinanza — n. 24114/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24114/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Piras Salvatore inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility but failed to specify the exact elements underlying his criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the contested decision.

Parole chiave

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generic grounds appeal Criminal Procedure Code specific elements required inadmissible appeal supervisory power motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Piras Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

posto da: PIRAS SALVATORE nato a BORORE il 14/01/1951 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Piras Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M