Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to prohibited re-evaluation of evidence and new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vladeta Pavlovic's appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible. The first two grounds were rejected because they attempted to re-evaluate evidence and reconstruct facts, which falls outside the scope of cassation review. Additionally, the third ground was dismissed as a novum, having been raised for the first time at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and Pavlovic was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 of the Code of Criminal Procedure: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts, and must reject appeals raising new grounds not previously examined by the Court of Appeal to preserve the devolutionary chain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PAVLOVIC VLADETA nato il 02/06/1968 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vladeta Pavlovic; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., per la presunta assenza di prova della minaccia o violenza richiesta per la rapina impropria, oltre che riproduttivi di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, non sono consentiti in questa sede poiché, in sostanza, essi tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (cfr. pag. 3, ove si evidenzia come, sia dalle dichiarazioni confessorie dell'imputato sia da quelle della persona offesa, emerga che il Pavlovic fosse in possesso dell'arma e che la stessa sia stata utilizzata poco prima, al fine di assicurarsi la fuga); considerato che il terzo motivo, formulato per la prima volta in questa sede, non è consentito, costituendo un novum: la mancata enunciazione del tema nella fase processuale anteriore, lo rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
P.Q.MIl Co sigliere estensore Il Pr dente Fr ncesc Florit Lùcia Impreriali r DEPOSITATA IN CANCELLERIA ,ar 2026 2 0 "Mbion441 Giuduiario ntis