Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims of necessity and exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Agretto Giuseppe inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged his conviction for theft, arguing lack of subjective intent, necessity, and non-punishability due to long-term occupation. The court rejected these claims as groundless, noting the defendant's awareness of the violation and the proven nature of the illegal occupation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The court must reject appeals based on generic repetition of grievances already addressed by the lower court, particularly when the conviction correctly applies statutory elements and the defense fails to prove statutory exemptions like necessity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: AGRETTO GIUSEPPE nato a CARAFFA DI CATANZARO il 29/05/1969 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Agretto Giuseppe, Osservato, preliminarmente ed in via generale, che i motivi sono intrisi di genericità, costituendo la pedissequa ripetizione di doglianze già formulate, cui la Corte di merito ha correttamente fornito risposte, con le quali, tuttavia, i motivi non si confrontano adeguatamente; Ritenuto, in particolare, che il primo motivo, sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 633 cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte, anche con opportuna citazione giurisprudenziale, fatto corretta applicazione della disposizione incriminatrice, oltre ad indicare le ragioni di consapevolezza della violazione, da parte dell'imputato; osservato che il secondo e terzo motivo inerenti, rispettivamente, al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. e al diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. sono manifestamente infondati, in presenza di congrua motivazione sui rispettivi punti (cfr. pag. 4: oltra alla mancanza di prova, ad escludere lo stato di necessità v'è la condizione non transeunte dell'occupazione abusiva, dimostrata dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione; la particolare tenuità del fatto va esclusa data l'annosa occupazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M