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Ordinanza — n. 24110/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for theft due to generic grounds and lack of specific analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24110/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Otranto Godano and Pull Salvatore inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for a violation of law regarding their responsibility for theft, but the court found their arguments generic and requiring a factual re-evaluation not permitted at this stage. The court determined that the lower courts had already adequately addressed the subjective elements of the crime, noting clear signs of burglary and suspicious sale prices that established the necessary intent.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of legal violation or lack of motivation are inadmissible when they require a re-evaluation of facts not permitted in cassation and merely reproduce arguments already rejected by the court of appeal with correct legal reasoning.

Parole chiave

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theft conviction inadmissible appeal generic grounds subjective intent cassation review reati contro la tranquillità pubblica agitazione politica perturbamento della circolazione pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letti i ricorsi di Roberto Otranto Godano e Salvatore Pullano; considerato che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letti i ricorsi di Roberto Otranto Godano e Salvatore Pullano; considerato che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

posti da: OTRANTO GODANO ROBERTO nato a CROTONE il 25/09/1978 PULLANO SALVATORE nato a CROTONE il 23/05/1982 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; iRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Roberto Otranto Godano e Salvatore Pullano; considerato che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., risulta manifestamente infondato poiché richiede una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede, ed è in ogni caso generico, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3-4, ove, con riferimento al ricorrente Otranto, risulta pienamente integrato, sotto il profilo soggettivo, il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non potendosi, per contro, configurare la mera fattispecie dell'incauto acquisto, giacché l'imputato veniva trovato in possesso del natante, caratterizzato non solo da segni esteriori di effrazione chiaramente visibili, ma altresì posto in vendita a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore di mercato, e pagg. 4-5 ove, con riferimento al ricorrente Pullano, emerge come le concrete condizioni di vendita fossero indicative della sussistenza del dolo eventuale che ha caratterizzato la condotta dell'imputato); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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