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Ordinanza — n. 24107/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless, reiterating lower court's rejection of late procedural exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24107/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Muru Emanuela inadmissible due to the repetitive nature of her arguments and the tardiness of her procedural exceptions. The defense argued for continuity of residence and application of specific legal provisions regarding family cohabitation, but the court found these claims unsupported by the established facts. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a substantive critique of the lower court's decision, resulting in a ruling against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already rejected by the appellate court without providing new substantive reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments tardiness exception procedural defect Cassation review rigore per motivi familiari permesso di famiglia ricongiungimento familiare differito

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 11 comma 5 I.r. 1999/12
Art. 639 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
1999/12 sulla convivenza biennale del collaterale aspirante); - la 'doppia conforme' anche sul diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 639 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
1999/12 sulla convivenza biennale del collaterale aspirante); - la 'doppia conforme' anche sul diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: MURU EMANUELA nato a ROMA il 20/04/1980 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Muru Emanuela, Ritenuto che il ricorso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, pertanto aspecifici in quanti soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; in particolare: - sulla procedibilità, corretta è l'osservazione della inammissibilità della relativa eccezione, in quanto formulata in memoria tardiva, e comunque della sua manifesta infondatezza, alla luce della natura meramente correttiva dell'addizione (-bis), resa manifesta dal contenuto descrittivo della imputazione e dalla assenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 639 cod. pen.; - la condotta della imputata (e della sua famiglia di sei persone), per come ricostruita dalla 'doppia conforme' (valutazione in questa sede non sindacabile), esula dal perimetro applicativo delle disposizioni citate dalla difesa, dirette ad assicurare continuità abitativa, in assenza di richieste di regolarizzazione e, soprattutto, dei requisiti (cfr. art. 11, comma 5, I.r. 1999/12 sulla convivenza biennale del collaterale aspirante); - la 'doppia conforme' anche sul diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (al di là della differente base giustificativa) rende generica e ripetitiva, oltreché manifestamente infondata, la doglianza del terzo motivo; - manifestamente infondato, infine, a fronte della protratta e perdurante violazione, anche il motivo fondato sulla causa di giustificazione, confliggente con il dovere (mai adempiuto) di trovare una soluzione abitativa alternativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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