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Ordinanza — n. 24106/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and lack of interest in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24106/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and lack of legal interest. The appellant argued for a specific increase in the punitive treatment, but the lower court had already provided a general assessment of overall congruity. The court ruled that generic appeals without detailed complaints are inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and since the second-instance judgment did not address an inadmissible ground, no further review was warranted.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specifically articulated and if the second-instance judgment fails to consider an inadmissible ground, as no favorable outcome would result from a remand.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds lack of legal interest Code of Criminal Procedure remand proceedings punitive treatment assessment generalized complaint motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017
(cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc.
Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014
265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep.
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Testo completo

posto da: ARMENS ANTONIO nato a NAPOLI il 08/05/1980 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arnnens Antonio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sulla mancata valutazione del trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento per la continuazione sia manifestamente infondato, a fronte di una motivazione che esprime una valutazione di complessiva congruità del trattamento sanzionatorio ("La sentenza impugnata è ... integralmente da confermare, anche sotto il profilo sanzionatorio, essendo stati rispettati i criteri di cui all'art. 133 c.p."), tanto più che in appello il motivo era stato formulato in maniera del tutto generica e senza la articolazione di alcuna specifica doglianza; considerato, sotto quest'ultimo profilo, che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc.

P, Rv. 271193 - 01) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M