Italian Court dismisses appeals as arguments are repetitive, specific, or legally precluded from review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Zine Said and Hichi Hicham inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued regarding liability, generic mitigating circumstances, and the classification of the crime as robbery, but the court found these arguments either repetitive of lower court decisions, lacking specific critique, or legally precluded from re-evaluation. The court emphasized that appellate review is limited to checking for logical flaws in the lower court's reasoning rather than substituting its own assessment of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Appeals must be specific and critical; the appellate court cannot substitute its own evaluation of facts or re-examine the logical soundness of the lower court's reasoning if the decision is logically sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: ZINE SAID nato il 22/01/1968 HICHI HICHAM nato il 21/01/1989 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Zine Said e Hichi Hicham, presentati con atto unitario; Ritenuto che primo e secondo motivo, sulla responsabilità dello Hichi e la sussistenza del concorso di persone, sono la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; in quanto tali, risultano aspecifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la sentenza, seppure sinteticamente, spiega con chiarezza (pg. 3 e 4) gli indici di inattendibilità della versione della persona offesa e di mendacità della ritrattazione dello Snaibel (entrambe dirette a sminuire e svalutare le precedenti dichiarazioni sul ruolo concorsuale di Hichi), senza che il ricorso vi si confronti; osservato che il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e sufficiente a 'reggere' la decisione, considerato il principio ermeneutico per cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, infine, che il quarto motivo, che contesta la qualificazione del fatto come rapina, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); tanto più che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Di P.Q.M