Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed grounds and lack of specific criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Haikel aouni inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a first-instance conviction for recruitment propaganda but failed to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal relied on grounds already examined and rejected, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces grounds already adequately examined and rejected by the lower court without presenting specific and critical arguments against the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Haikel aouni, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorsoper cassazione avverso la sentenza in epigrafe della Corte d’appello di Milano, diconferma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Sondrio in data4/4/2025 che ha condannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi sei direclusione in ordine al reato di cui all’art. 414, primo e ultimo comma, cod. pen.;Che il ricorso – che deduce, con unico motivo, vizio di difetto econtraddittorietà di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio – è statoproposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo diprofili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi concorretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 5 sent. imp.) e nonscanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenzaimpugnata, nonché per motivi inerenti al trattamento punitivo benché sorrettoda sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzionidifensive, laddove la Corte territoriale, nel condividere l’operazione ponderaleoperata in prime cure sia per la pena base (alla luce della intensa, duratura econvinta attività reclutante e propagandistica) sia per il giudizio di equivalenzadelle generiche, concesse “persino generosamente dal giudice di primo grado,alla luce della personalità del soggetto dedito anche ad altri delitti per i quali èChe in ogni caso l’unico motivo di ricorso in cui si lamenta erroneaapplicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen. e/o mancanza,contraddittorietà della motivazione, in relazione allo stesso parametro, ilricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e,comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle penerientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che èinammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione dellasua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr.
Sez. 5, n.28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025,Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01;Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del27/4/2917, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario,Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);Che, pertanto, l’unico motivo di ricorso, aspecifico e reiterativo, non èammissibile, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), che richiamail testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del10/09/2025, A., non mass. in motiv.
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025,Capasso, non mass.), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorsoe condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nonché, essendoravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI