Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding minimum penalty application under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to justify why a monetary-only penalty was inappropriate given the defendant's altered state. The court ruled the appeal was generic and merely repeated a ground already addressed by the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 651 cod. pen.: An appeal lacking specific grounds regarding the application of a minimum penalty is inadmissible as it constitutes a mere repetition of reasons already considered by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 4 novembre 2025 haconfermato la condanna di Fetriche Jihed alla pena di mei due e giorni dieci direclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazionisula propria identità personale posta in aumento sulla maggiore pena già inflittacon sentenza del Tribunale di Genova n. 3028/2019 per fatti ritenuti incontinuazione con i primi.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia, lamentando l’omessa motivazione in ordine alla richiesta diapplicare la sola pena pecuniaria in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen.A parere del ricorrente non sarebbe stato valutato, al fine di ritenere laminima gravità della condotta di cui all’art. 651 cod. pen, lo stato di alterazionedell’imputato al momento del fatto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa l’indicata istanza difensiva,ma il provvedimento impugnato dà ampia ragione e conto del perché la condottatenuta dall’imputato non possa ritenersi di minima gravità, tale da potere – cioè-esser sanzionata unicamente con la pena pecuniaria.Di fatto l’unico motivo di ricorso costituisce mera riproposizione di motivo digravame cui il provvedimento impugnato ha dato risposta con la quale ilricorrente non si è confrontato.Il motivo appare dunque generico e aspecifico.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi