Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of effective and clear criticism on sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the continued sentence was based on an erroneous factual finding regarding his role as a courier versus a qualified member, claiming a lack of homogeneity between crimes. The court rejected this because the appellant failed to provide a clear and effective legal critique connecting these abstract arguments to the specific sentencing calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 comma e cod. proc. pen., art. 81 cod. pen., art. 27 Cost.; An appeal regarding sentencing in continuation is inadmissible if the grounds do not effectively and clearly attack the logical-legal reasoning of the executing judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e d'appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, conprovvedimento del 16 febbraio 2026 ha ritenuto la continuazione fra i fatti di cuialle sentenze di condanna di Pelle Francesco emesse dalla Corte di appello diNapoli il 3 marzo 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli il 23 marzo 2017 e dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 7 novembre2022, rideterminando la pena in anni ventitré di reclusione.2.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando un solo motivo di doglianza, costituito dallaritenuta violazione degli art. 125 comma e cod. proc. pen., art.81 cod. pen. e 27Cost.Il ricorrente rileva come la determinazione della pena in continuazione, cheè il dato censurato, affonda le sue radici su un dato erroneo, cioè quello secondocui Pelle svolgesse le funzioni di corriere nella associazione criminosa cuiapparteneva.Il condannato infatti aveva un ruolo associativo differente quale membroqualificato e tale reato non può dirsi omogeneo rispetto ai fatti giudicati dallaCorte di appello di Napoli e dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli.L’assenza di omogeneità preclude la possibilità di applicare il medesimotrattamento sanzionatorio.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente censura la ricostruzione del ruolo avuto dal condannatoall’interno della associazione, e ciò al fine di sottolineare la irragionevolezza dellamisura della pena inflitta in continuazione per i delitti satellite.Tali rilievi critici però non vengono sviluppati in maniera comprensibile néefficace al fine di intaccare il ragionamento logico-giuridico fatto dal giudicedell’esecuzione.La contestazione riguarda soprattutto la misura della pena calcolata inaumento per il capo a34), che la Corte determina in anni uno di reclusionerendendola omogenea rispetto agli ulteriori episodi di cessione, ma non è chiarocome i rilievi critici astratti si riverberino sulla dosimetria sanzionatoria nonesprimendo il ricorrente nessuna efficace e comprensibile critica sulla misuradella pena.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi