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Ordinanza — n. 24080/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against preventive measure revocation due to lack of new constitutional illegality findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24080/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the Constitutional Court's recent decision did not retroactively invalidate the preventive measure. The appellant argued that the measure was issued before the Constitutional Court declared the underlying norm unconstitutional, yet the court noted the Constitutional Court merely adjusted the temporal benchmark for danger assessment without annulling the conviction. Consequently, the court held that the statutory conditions for revoking the sentence under Article 673 were not met by the cited constitutional ruling.

Regesto Legislator

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Art. 673 c.p.p.; Art. 75 d.lgs. 159/2011: A request to revoke a final conviction for preventive measures cannot be granted based on a subsequent Constitutional Court declaration of illegality if the measure was applied without prior verification of danger before the ruling's publication.

Parole chiave

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preventive measures revocation Constitutional Court illegality danger assessment verification Article 673 criminal procedure retroactive constitutional effect motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale violazione di norme di protezione

Disposizioni normative citate

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Art. 673 c.p.p.
162/2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dellanorma violata.In ragione di ciò il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attivare lostrumento di cui all’art. 673 cod.
Art. 75 d.lgs. 159/2011
Il ricorso è inammissibile.Le argomentazioni spese nel ricorso erano già state tutte affrontate sia nellesentenze di merito che avevano portato alla condanna definitiva dell’istante per ilreato di cui all’art. 75 d.lgs.
Art. 616 c.p.p.
279799 - 01).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.
Sentenza n. 162/2024 Corte Costituzionale
Sentenza n. 291/2013 Corte Costituzionale
artt. 673 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 673 cod. proc. pen.
art. 673 cod. proc. pen
162/2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dellanorma violata.In ragione di ciò il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attivare lostrumento di cui all’art. 673 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 75 d.lgs. 159/2011
Il ricorso è inammissibile.Le argomentazioni spese nel ricorso erano già state tutte affrontate sia nellesentenze di merito che avevano portato alla condanna definitiva dell’istante per ilreato di cui all’art. 75 d.lgs.
art. 616 c.p
279799 - 01).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020, Mancuso, Rv. 279799 - 01
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

RIBUNALE di Vibo Valentiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell’esecuzione, aditonell’interesse di Mancuso Pantaleone, rigettava l’istanza volta ad ottenere larevoca della sentenza di condanna n. 779/2021.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 673 cod. proc. pen. e 14d.lgs. 159/2011.Ciò in quanto l’istante è stato sottoposto alla misura di prevenzione poiviolata solo il 7 febbraio 2007, benchè il provvedimento fosse stato emesso il 10gennaio 2005; il Tribunale non avrebbe tenuto in conto la pronuncia della Cortecostituzionale n. 162/2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dellanorma violata.In ragione di ciò il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attivare lostrumento di cui all’art. 673 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Le argomentazioni spese nel ricorso erano già state tutte affrontate sia nellesentenze di merito che avevano portato alla condanna definitiva dell’istante per ilreato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011, sia nel provvedimento impugnato che haevidenziato due aspetti fondamentali, rispetto ai quali il ricorrente non si èconfrontato.Da un lato, il fatto che il reato per il quale ha riportato condanna definitivanon è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, che hasemplicemente, con la sentenza da ultimo citata, disancorato la verifica dellapersistenza della pericolosità da un dato temporale rigido, costituito dai due annidi protratta detenzione.Secondariamente ha ricordato come, essendo stato il ricorrente sottopostoalla misura senza previa verifica del persistere della pericolosità prima dellapubblicazione della sentenza n. 162 /2024, detta pronuncia non ha alcunaricaduta sulla condanna attraverso lo strumento invocato dell’art. 673 cod. proc.pen.Questa Corte ha avuto modo, infatti, di affermare che in caso di condannadefinitiva per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (per laviolazione, in particolare, dell'obbligo di permanenza presso l'abitazione in orenotturne), la domanda di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art.673cod. proc. pen., non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute dellasentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale n. 291 del 2013, in tutte leipotesi in cui la sottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senzaprevia verifica di ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta primadella pubblicazione della sentenza medesima. (Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020,Mancuso, Rv. 279799 - 01).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi