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Ordinanza — n. 24079/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against preventive measure revocation due to lack of Constitutional Court declaration of illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24079/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the underlying crime was not declared unconstitutional by the Constitutional Court. The appellant argued that a recent Constitutional Court ruling required a specific verification of dangerousness before applying preventive measures, yet the measure had been applied without this check. The court rejected this, noting that the specific Constitutional Court decision cited did not invalidate the measure and that the appellant had already failed to address these points in prior proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 673 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal for revocation of a final conviction sentence under preventive measures is inadmissible when the underlying offense has not been declared unconstitutional by the Constitutional Court, even if the Court has modified the temporal criteria for assessing dangerousness.

Parole chiave

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preventive measures revocation of sentence Constitutional Court dangerousness verification inadmissible appeal final conviction procedural law revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 673 cod. proc. pen.
162/2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledella norma violata.In ragione di ciò il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attivare lostrumento di cui all’art. 673 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Art. 616 c.p.p.
279799 - 01).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 75 d.lgs. 159/2011
Il ricorso è inammissibile.Le argomentazioni spese nel ricorso erano già state tutte affrontate sia nellesentenze di merito che avevano portato alla condanna definitiva dell’istante per ilreato di cui all’art. 75 d.lgs.
artt. 673 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 673 cod. proc. pen.
art. 673 cod. proc. pen
162/2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledella norma violata.In ragione di ciò il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attivare lostrumento di cui all’art. 673 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 75 d.lgs. 159/2011
Il ricorso è inammissibile.Le argomentazioni spese nel ricorso erano già state tutte affrontate sia nellesentenze di merito che avevano portato alla condanna definitiva dell’istante per ilreato di cui all’art. 75 d.lgs.
art. 616 c.p
279799 - 01).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020, Mancuso
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

RIBUNALE di Vibo Valentiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell’esecuzione, aditonell’interesse di Mancuso Pantaleone, rigettava l’istanza volta ad ottenere larevoca della sentenza di condanna n. 758/2014.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 673 cod. proc. pen. e 14d.lgs 159/2011.Ciò in quanto l’istante è stato sottoposto alla misura di prevenzione, poiviolata, solo il 10 gennaio 2007, benchè il provvedimento fosse stato emesso il10 gennaio 2005; il Tribunale non avrebbe tenuto in conto la pronuncia dellaCorte costituzionale n. 162/2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledella norma violata.In ragione di ciò il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attivare lostrumento di cui all’art. 673 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Le argomentazioni spese nel ricorso erano già state tutte affrontate sia nellesentenze di merito che avevano portato alla condanna definitiva dell’istante per ilreato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011, sia nel provvedimento impugnato che haevidenziato due aspetti fondamentali, rispetto ai quali il ricorrente non si èconfrontato.Da un lato, il fatto che il reato per il quale ha riportato condanna definitivanon è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, che hasemplicemente, con la sentenza da ultimo citata, disancorato la verifica dellapersistenza della pericolosità da un dato temporale rigido, costituito dai due annidi protratta detenzione.Secondariamente ha ricordato come, essendo stato il ricorrente sottopostoalla misura senza previa verifica del persistere della pericolosità prima dellapubblicazione della sentenza n. 162 /2024 detta pronuncia non ha alcunaricaduta sulla condanna attraverso lo strumento invocato dell’art. 673 cod. proc.pen.Questa Corte ha avuto modo, infatti, di affermare che in caso di condannadefinitiva per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (per laviolazione, in particolare, dell'obbligo di permanenza presso l'abitazione in orenotturne), la domanda di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art.673cod. proc. pen., non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute dellasentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale n. 291 del 2013, in tutte leipotesi in cui la sottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senzaprevia verifica di ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta primadella pubblicazione della sentenza medesima. (Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020,Mancuso, Rv. 279799 - 01).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi