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Ordinanza — n. 24078/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late argumentation and failure to exhaust prior remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24078/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that a broken jammer did not constitute a crime, that other found items lacked burglary intent, and that new defenses were improperly rejected. The court rejected these claims as they were raised too late, lacked proper motivation, or had already been considered by lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 603 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Arguments raised late by a defense lawyer without the accused's prior participation are inadmissible, and new grounds not previously examined by the court of first instance cannot be introduced in the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility late argumentation defense exhaustion of remedies burden of proof timing court costs award porto abusivo di armi abuso di materiali infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 707 cod. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 707 cod. pen.
art. 603 comma 2 cod. proc. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

e d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 1° dicembre 2025 haconfermato la condanna di Zainaghi Claudio alla pena di mesi tre e giorni quindicidi arresto e 7500 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen e 4 L.110/75.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 707 cod. pen. e vizio dimotivazione.Secondo il ricorrente il possesso di un jammer rotto non integrerebbe lafattispecie di reato contestata.Sul punto il provvedimento impugnato ha affermato la tardività delladeduzione, senza dare concreta risposta alle critiche avanzate con l’atto digravame2.2 Con il secondo motivo di lamenta vizio di motivazione in ordine allaidoneità allo scasso degli oggetti rivenuti nel possesso dell’imputato.Sarebbe stata necessaria, infatti, una verifica circa la destinazione effettivaovvero la strumentalità concreta allo scasso.Gli strumenti rinvenuti hanno delle destinazioni lecite ed è solo il fatto cheinsieme agli stessi sia stato rinvenuto il jammer che getta una luce di illiceitàanche sugli altri oggetti.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa il nuovo motivoquestione proposta solo al giudice del gravame.Proprio in ragione della novità dell’argomentazione difensiva non sarebbestat possibile un mero rinvio da parte della Corte territoriale alla motivazione diprimo grado.2.4 Con il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche, non ritenendo soddisfacenti le ragioni addotte per la loro esclusione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte ha rilevato che il mancato funzionamento del jammer è statoaffermato dal difensore solo nell’atto di appello, mai dall’imputato, tanto menonell’immediatezza del controllo, ed è per tale ragione, prima ancora che per laassenza di dati probatori di riscontro, che è priva di rilievo, in quanto rilevatatardivamente e da un soggetto diverso dal diretto interessato.Si tratta dunque di circostanza mai dedotta nel giudizio di primo grado,benchè non nuova, né sopravvenuta, né scoperta dopo il giudizio di primo grado,rispetto al cui accertamento non vi è alcun obbligo in capo al giudice delgravame, ai sensi dell’art. 603 comma 2 cod. proc. pen.La Corte ha esplicitato, per contro, la ragione per cui ha ritenuto di noneffettuare verifiche circa la fondatezza di tale affermazione e ciò rientra nei suoipoteri discrezionali.1.2 Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta delle lacune motivazionali che non sono riscontrabilidalla lettura del provvedimento, che dà ampio conto delle ragioni per cui ritiene,in ragione delle modalità di detenzione degli arnesi, delle circostanze e modalitàdel rinvenimento, del tempo e del luogo del medesimo la sussistenza del reato dicui all’art. 707 cod. pen.1.3 Il terzo motivo è infondato per quanto puntualizzato al superiore punto1.1.1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato.Con tale motivo il ricorrente introduce una ragione di doglianza maisottoposta in precedenza ai giudici del merito e pertanto non proponibile per laprima volta nel giudizio di legittimità.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi