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Ordinanza — n. 24077/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as non-specific due to lack of new arguments regarding poverty and leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24077/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were merely repetitive of those already rejected by the appellate court. The appellant claimed inability to pay bail due to poverty and requested acquittal based on the minor nature of the offense, but offered no new evidence or legal reasoning. The court ruled that without addressing the specific responses given by the lower court, the appeal lacked the required specificity under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are non-specific, meaning they merely reiterate arguments already examined and dismissed by the lower court without presenting new elements or confronting the specific reasoning provided by the decision under review.

Parole chiave

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non-specific appeal lack of new arguments Article 606 c.p.p. repetitive grounds inadmissibility of appeal specificity requirement procedural defect condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 606 c.p
259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
Sez. 5, sent. 28011/2013
e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent.
Sez. 6, sent. 22445/2009
Sez. 5, sent. 11933/2005
Sez. 4, sent. 15497/2002
Sez. 5, sent. 2896/1999
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Sez.6,sent. 22445/2009
28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent.
Sez.5, sent. 11933/2005
22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent.
Sez.4, sent. 15497/2002
11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez.
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Testo completo

della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza del 23 febbraio 2026 haconfermato la condanna di Condello Luigi per il reato di cui all’art 76 comma 4d.lgs. 159/2011 alla pena di mesi sei di arresto.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente ribadisce l’impossibilità documentata dell’imputato adadempiere al pagamento della cauzione in ragione della situazione economica diforte disagio, pertanto egli avrebbe dovuto essere assolto, eventualmente ancheper particolare tenuità del fatto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.I motivi di ricorso sono meramente reiterativi dei motivi di gravame giàesaminati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale con il provvedimento quiimpugnato.Pertanto, i motivi di ricorso sono all’evidenza aspecifici perché non siconfrontano con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e enon offrono elemnti ulteriori di valutazione con cui parametrare la correttezzadella decisione impugnata.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.

e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).La Corte, infatti, ha valutato sia lo stato di asserita indigenza dell’imputatoin ragione della dichiarazione ISEE e lo ha ritenuto non provato, sial’insussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto in ragione della pericolosità sociale dell’imputato e della non bagatellaritàdella condotta tenuta.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi