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Ordinanza — n. 24076/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for alleging facts already rejected in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24076/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely complaints on facts already rejected by the appellate court. The appellant argued for alternative legal qualifications and new facts, but the court found these arguments repetitive and lacking specific critical analysis. Consequently, the decision stands, and the appellant is ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of complaints on facts already disallowed or mere repetitions of arguments previously rejected without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal complaints on facts repetition of arguments lack of reasoned critique Court of Cassazione procedural inadmissibility appellate review limits lavoro pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 640 cod. pen
art. 493-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 33535 del 17/05/2023, Calisti
«sussiste ilconcorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nelcaso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici eraggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione delprimo reato» (Sez. 2, n. 33535 del 17/05/2023, Calisti, Rv.
Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino
Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Sabatini
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Testo completo

rte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe Giuliano e le memoriesopravvenute;considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestaviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., sono entrambi nonconsentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze inpunto di fatto e fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre una letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tanto più a fronte diuna motivazione che ha dato puntuale risposta alle doglianze difensive conmotivazione adeguata, logica, non contraddittoria, aderente alle emergenzeprocessuali e conforme ai principi di diritto fissati nelle materie trattate;con specifico riguardo alla possibilità di qualificare il più grave reato di cuiall’art. 493-ter cod. pen., il ricorrente pone questa fattispecie in alternativa allatruffa, senza considerare che in realtà i due reati possono concorrere in ipotesicome quello in esame, per come già spiegato da questa Corte:

«sussiste ilconcorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nelcaso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici eraggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione delprimo reato» (Sez. 2, n. 33535 del 17/05/2023, Calisti, Rv. 285125 – 01);considerata la manifesta infondatezza della paventata possibilità diindividuare come soggetto passivo l’albergatore, ossia il destinatario degli artificie raggiri e non il querelante titolare della carta indebitamente utilizzata per ilpagamento, con conseguente mancanza di querela.

A tale proposito, infatti,questa corte ha già avuto modo di spiegare che «Il delitto di truffa èconfigurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggettopassivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato,sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere perindurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimonialepatito dal truffato. (Fattispecie in cui il dipendente di una farmacia si eraimpadronito di prodotti farmaceutici ritirati presso il deposito di una ditta,inducendo i responsabili di quest'ultima a credere di essere stato incaricato delritiro dal titolare della farmacia, in realtà ignaro)» (Sez. 2, n. 43143 del17/07/2013, Saracino, Rv. 257495 – 01;

Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025,Sabatini,) Rv. 288647 - 03).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI