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Ordinanza — n. 24060/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24060/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Domenico Prantera, filed the petition personally rather than through a registered defense attorney. Under the modified Criminal Procedure Code, personal filing of appeals is strictly prohibited to ensure professional representation. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be submitted by a registered defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal filing prohibition registered defense attorney Criminal Procedure Code inadmissible petition procedural costs legal representation requirement diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
272010 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 613, comma 1, cod.
Art. 571, cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

25 della Corte d'appello di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTORilevato che, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del10.7.2025, Domenico Prantera ha proposto ricorso per cassazionepersonalmente;Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI