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Ordinanza — n. 24054/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, citing lack of subjective element and habitual violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24054/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to acquit on aggravated theft grounds, arguing the lack of proof for acting under the influence of drugs negated the subjective element of the crime. The court rejected these arguments as repetitive, noting the lower court had already addressed the drug issue and emphasized the appellant's habitual pattern of violating preventive measures over two months.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 75 d.lgs. n. 159/2011; Art. 131-bis c.p.: An appeal reiterating arguments already rejected by the appellate court regarding the subjective element of theft and the relevance of drug influence is inadmissible when the lower court provided congruous motivation based on the facts and habitual conduct.

Parole chiave

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aggravated theft subjective element drug influence habitual violations inadmissible appeal preventive measures repetitive argument imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Art. 131-bis c.p.
Art. 52 D.Lgs. 196/03
art. 131-bis cod. pen
art. 52 D.Lgs. 196/03
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Testo completo

sore di XXXXXXXXXXXXXX avverso lasentenza con cui in data 3.7.2025 la Corte d’Appello di Palermo, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Agrigento in data 24.10.2023, hadichiarato il non doversi procedere in ordine al reato di furto aggravato e harideterminato la pena in sette mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cuiall’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;Ritenuto che il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato, attesoche:a) la censura relativa al difetto dell’elemento soggettivo del reato reiterapedissequamente l’omologo motivo di appello, cui la Corte d’appello ha rispostoadeguatamente, rimarcando non solo che la circostanza che l’imputato avevaagito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti fosse rimasta indimostrata, maanche che si trattasse di circostanza irrilevante in punto di imputabilità, peraltroin relazione a una contestazione che affascia ben diciassette violazioni dellamisura di prevenzione;b) la censura in ordine al diniego dell’applicazione della causa di non punibilitàex art. 131-bis cod. pen.

è egualmente reiterativa e non tiene conto dellacongrua motivazione della sentenza impugnata su entità del fatto, personalitàdell’imputato e, soprattutto, abitualità della condotta (diciassette violazioni dellamisura commesse nel giro di due mesi);c) la censura relativa al trattamento sanzionatorio è del tutto generica e nonmuove alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata;Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.