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Ordinanza — n. 24044/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation replacement due to insufficient control frequency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24044/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to replace probation with home detention. The Tribunal of Surveillance found the defendant's lack of control and subsequent criminal charge incompatible with the probation measure. The court ruled the appeal was merely a request for an alternative reading of facts already adequately evaluated by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 489 cod. pen.; Art. 176 c.p.s.: The court rejects an appeal challenging the replacement of probation with home detention when the lower court has duly assessed that violations of prescribed controls constitute incompatible behavior, deeming such appeals as inadmissible requests for non-consensual alternative fact interpretations.

Parole chiave

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probation replacement home detention control frequency inadmissible appeal probation violation Cassation review procedural inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 489 cod. pen.
Art. 176 c.p.s.
art. 489 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo
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Testo completo

el 28/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Piernando Clemente, avversol’ordinanza con cui in data 28.10.2025 il Tribunale di Sorveglianza di ReggioCalabria ha sostituito la misura alternativa dell’affidamento in prova al serviziosociale con quella della detenzione domiciliare;Premesso che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che solo tre giornidopo l’inizio della misura Clemente era stato controllato mentre parlava con unpregiudicato e che qualche mese dopo è stato denunciato per il reato di cuiall’art. 489 cod. pen., ritenendo che si trattasse di comportamenti sintomatici dinoncuranza delle prescrizioni e di mancanza ab initio di una seria presa in caricodella misura;Rilevato che il ricorso è essenzialmente rivalutativo e si esaurisce nellasollecitazione di una non consentita lettura alternativa dei due episodi a cui hafatto riferimento la decisione impugnata, nella quale invece i giudici hannovalutato con motivazione adeguata e non censurabile che le violazioni delleprescrizioni della misura costituivano, in concreto, un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova (cfr.

Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv.275239 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI