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Ordinanza — n. 24042/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation replacement due to violation of residence rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24042/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The Tribunal of Messina replaced probation with home detention based on a new theft charge and a violation of night-time residence restrictions. The Court rejected the appellant's request for a re-evaluation of facts, noting the judges adequately assessed that the violations rendered the original probation measure incompatible with the trial period.

Regesto Legislator

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Art. 94d P.R. n. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal's decision to replace probation with home detention is inadmissible if it merely requests a non-consensual alternative reading of established facts without challenging the adequacy of the judicial motivation regarding the violation of prescribed conditions.

Parole chiave

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probation replacement home detention residence violation inadmissible appeal surveillance tribunal judicial motivation cassazione ordinanza motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 94d P.R. n. 309 del 1990
to dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX,avverso l’ordinanza con cui in data 12.11.2025 il Tribunale di sorveglianza diMessina ha sostituito la misura alternativa dell’affidamento in prova ex art. 94d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
Art. 52 D.Lgs. 196/03
art. 52 D.Lgs. 196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01
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Testo completo

to dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX,avverso l’ordinanza con cui in data 12.11.2025 il Tribunale di sorveglianza diMessina ha sostituito la misura alternativa dell’affidamento in prova ex art. 94d.P.R. n. 309 del 1990 con quella della detenzione domiciliare;Premesso che il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la sopravvenienza diuna denuncia del condannato per furto in data 8.12.2024 nonché di unaviolazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio in orario notturno indata 18.9.2025, e ha ritenuto, pur riconoscendo che il primo episodio meritiapprofondimento sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, che laseconda violazione avesse reso la misura dell’affidamento inadeguata perl’evidente spregio da parte del condannato delle prescrizioni ad essa collegate;Rilevato che il ricorso è essenzialmente rivalutativo e si esaurisce nellagenerica sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata, nella quale invece i giudicihanno valutato con motivazione adeguata e non censurabile che le violazionidelle prescrizioni della misura costituivano, in concreto, un fatto incompatibilecon la prosecuzione della prova (cfr.

Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019,Castelluzzo, Rv. 275239 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.