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Ordinanza — n. 24035/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24035/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24035/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RIB. SORVEGLIANZA di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Giovanni Vacca, attualmentesottoposto alla detenzione domiciliare, avverso il provvedimento con cui ilMagistrato di sorveglianza di Lecce in data 17.11.2025 ha rigettato un’istanza delcondannato di colloquio con la moglie a sua volta detenuta;Considerato che il provvedimento in materia di permessi ai condannati, aidetenuti e agli internati, emanato dal magistrato di sorveglianza o da altroorgano giudiziario ha natura ed efficacia di provvedimento amministrativosussunto nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale, pronunciatidagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, contro i quali, a norma dell'art.111, secondo comma, Cost., è sempre ammesso il ricorso per cassazione perviolazione di legge (Sez. 4, n. 1531 del 22/7/1985, Trombin, Rv. 170219 - 01),sicché esso, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabilecon i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quellidell'ordinamento amministrativo (Sez. 4, n. 2222 del 7/4/2000, Bresciani, Rv.216486 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24035/2026 — snpen · Corte di Cassazione: RIB. SORVEGLIANZA di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Giovanni Vacca, attualmentesottoposto alla detenzione domiciliare, avverso il provvedimento con cui ilMagistrato di sorveglianza di Lecce in data 17.11.2025 ha rigettato un’istanza delcondannato di colloquio con la moglie a sua volta detenuta;Considerato che il provvedimento in materia di permessi ai condannati, aidetenuti e agli internati, emanato dal magistrato di sorveglianza o da altroorgano giudiziario ha natura ed efficacia di provvedimento amministrativosussunto nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale, pronunciatidagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, contro i quali, a norma dell'art.111, secondo comma, Cost., è sempre ammesso il ricorso per cassazione perviolazione di legge (Sez. 4, n. 1531 del 22/7/1985, Trombin, Rv. 170219 - 01),sicché esso, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabilecon i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quellidell'ordinamento amministrativo (Sez. 4, n. 2222 del 7/4/2000, Bresciani, Rv.216486 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende;

Parole chiave

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diritto di visita espulsione di familiari capo di famiglia ricongiungimento familiare differito partenza del coniuge comunione familiare effettiva
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Testo completo

RIB. SORVEGLIANZA di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Giovanni Vacca, attualmentesottoposto alla detenzione domiciliare, avverso il provvedimento con cui ilMagistrato di sorveglianza di Lecce in data 17.11.2025 ha rigettato un’istanza delcondannato di colloquio con la moglie a sua volta detenuta;Considerato che il provvedimento in materia di permessi ai condannati, aidetenuti e agli internati, emanato dal magistrato di sorveglianza o da altroorgano giudiziario ha natura ed efficacia di provvedimento amministrativosussunto nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale, pronunciatidagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, contro i quali, a norma dell'art.111, secondo comma, Cost., è sempre ammesso il ricorso per cassazione perviolazione di legge (Sez. 4, n. 1531 del 22/7/1985, Trombin, Rv. 170219 - 01),sicché esso, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabilecon i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quellidell'ordinamento amministrativo (Sez. 4, n. 2222 del 7/4/2000, Bresciani, Rv.216486 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI