Italian court dismisses appeal for carrying a knife in prison, ruling it occurred outside the home.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible against a conviction for carrying a prohibited knife in a prison cell. The defense argued the cell was a temporary home, but the court held that carrying a weapon there constitutes an offense committed outside the home. Consequently, the court rejected the appeal as merely reiterating appellate arguments without substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 L. n. 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.: Carrying a prohibited weapon in a prison cell is deemed an offense committed outside the home, precluding the non-prosecution cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Pasquale Alessio Carella avverso lasentenza con cui in data 11.2.2025 la Corte d’Appello di Bari ha confermato lasentenza del Tribunale di Foggia in data 18.11.2022 di condanna alla pena dimesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n.110 del 1975;Ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, atteso che: a)l'istituto carcerario, ove è custodito il detenuto, non può considerarsi l'abitazioneneppure temporanea di questi, sicché il porto di un coltello del genere vietato odi uno strumento atto ad offendere nella cella occupata dal detenuto medesimo,deve considerarsi a tutti gli effetti, avvenuto fuori della propria abitazione, equindi abusivo (Sez. 1, n. 970 del 7/10/1982, dep. 1983, Gatta, Rv. 157263 –01; Sez. 1, n. 7194 del 18/3/1986, Rapisarda, Rv. 173357 - 01);
b) lamotivazione del diniego dell’applicazione della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen. è del tutto adeguata e richiama le modalità del fatto(con particolare riferimento al luogo in cui è stato commesso) nonché iprecedenti dell’imputato, parametrando correttamente il giudizio in ordine allatenuità dell'offesa su quelli, tra i criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.pen., che ha ritenuto rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell’8/11/2018, Milone, Rv.274647 – 01; Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso sia manifestamente infondato, inquanto contesta genericamente la manifesta illogicità della motivazione in temadi trattamento sanzionatorio, laddove invece la Corte d’appello haesaustivamente argomentato sia il diniego delle attenuanti generiche con ilrichiamo ai precedenti dell’imputato, oltre che alla assenza di elementi positivivalorizzabili in tal senso, sia il discostamento dal minimo edittale con il richiamoalla gravità della condotta;Considerato, pertanto, che il ricorso si limiti a reiterare pedissequamente i motivid’appello, senza confrontarsi realmente con la sentenza impugnata e senzamuovere critiche specificamente correlate al contenuto della decisione;Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI