Sentenza — n. 23988/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAosto da: FERRUCCI CARLO nato a MOLFETTA il 07/12/1992 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: la censura si sviluppa attraverso argomentazioni di natura prettamente fattuale e confutativa volta ad allegare la circostanza della mancata conoscenza dell'imputato sia della disponibilità dell'arma da parte dell'originario concorrente, che del suo effettivo funzionamento; considerato che: la penale responsabilità dell'imputato per i reati di detenzione porto di arma da fuoco è stata affermata sulla scorta delle intercettazioni che, interpretate in termini esenti da vizi manifesti e in termini insindacabili in questa sede, hanno consentito di desurpre la partecipazione at-i,va di errucci alle condotte ascrittegli) 7;.(2,--t(c-é2 °C'e `--""( la censura si atteggia in termini di estrema genericità e coglie aspe oggetto di pregressa valutazione da parte dei giudici di merito che hanno illustrato gli elementi ricostruttivi alla base della decisione, in uno con le argomentazioni di diritto tese a ricostruire la responsabilità dell'imputato; a tale proposito, si richiama l'orientamento in base al quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); risulta, tuttavia, decorso il termine di prescrizione massimo relativo al delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 pari a sette anni e mezzo; pur tenendo conto delle cause sospensive del predetto termine, tenuto conto della contestazione di cui al capo di imputazione e della esclusione della recidiva sin dalla sentenza di primo grado, essendo stato contestato il reato come commesso il 5 novembre 2015, il predetto termine è, ormai, decorso; deve essere conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza sul punto e rideterminata la pena finale eliminando il correlativo aumento inflitto a titolo di continuazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23988/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); risulta, tuttavia, decorso il termine di prescrizione massimo relativo al delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 pari a sette anni e mezzo; pur tenendo conto delle cause sospensive del predetto termine, tenuto conto della contestazione di cui al capo di imputazione e della esclusione della recidiva sin dalla sentenza di primo grado, essendo stato contestato il reato come commesso il 5 novembre 2015, il predetto termine è, ormai, decorso; deve essere conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza sul punto e rideterminata la pena finale eliminando il correlativo aumento inflitto a titolo di continuazione;
Parole chiave
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osto da: FERRUCCI CARLO nato a MOLFETTA il 07/12/1992 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: la censura si sviluppa attraverso argomentazioni di natura prettamente fattuale e confutativa volta ad allegare la circostanza della mancata conoscenza dell'imputato sia della disponibilità dell'arma da parte dell'originario concorrente, che del suo effettivo funzionamento; considerato che: la penale responsabilità dell'imputato per i reati di detenzione porto di arma da fuoco è stata affermata sulla scorta delle intercettazioni che, interpretate in termini esenti da vizi manifesti e in termini insindacabili in questa sede, hanno consentito di desurpre la partecipazione at-i,va di errucci alle condotte ascrittegli) 7;.(2,--t(c-é2 °C'e `--""( la censura si atteggia in termini di estrema genericità e coglie aspe oggetto di pregressa valutazione da parte dei giudici di merito che hanno illustrato gli elementi ricostruttivi alla base della decisione, in uno con le argomentazioni di diritto tese a ricostruire la responsabilità dell'imputato; a tale proposito, si richiama l'orientamento in base al quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); risulta, tuttavia, decorso il termine di prescrizione massimo relativo al delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 pari a sette anni e mezzo; pur tenendo conto delle cause sospensive del predetto termine, tenuto conto della contestazione di cui al capo di imputazione e della esclusione della recidiva sin dalla sentenza di primo grado, essendo stato contestato il reato come commesso il 5 novembre 2015, il predetto termine è, ormai, decorso; deve essere conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza sul punto e rideterminata la pena finale eliminando il correlativo aumento inflitto a titolo di continuazione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza i P.Q.Mrideterminando la pena finale in due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa. dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 28/05/2026 Il Consigliere est ore Il_Presidente Vincr1zj Wti Stefano Apri DEPOtill cANCRIL 3 20M herytt9 3