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Ordinanza — n. 23986/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prison regime appeal for lack of specific discrimination proof under Art. 41-bis Ord. pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23986/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Dario Messina's appeal against the Rome Supervision Tribunal's dismissal of his complaint regarding a regional circular restricting special regime prisoners' food purchases. Messina argued the ban on specific items like yeast and wine was discriminatory, but the court found his criticism too generic without detailing specific rights infringed. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the petitioner failed to identify precise legal violations under Article 41-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; In prison regime appeals, a generic claim of discrimination is inadmissible without specifying the exact rights violated and the discriminatory profile.

Parole chiave

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prison regime special discrimination claim inadmissible appeal food restrictions Art. 41-bis Ord. pen. sostanze soggette a restrizione diritto penitenziario amministrazione penitenziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
3 dell'il giugno 2024 che ha vietato per i detenuti in regime speciale ex art. 41 bis Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero, Rv. 281794 - 01
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Testo completo

posto da: MESSINA DARIO nato a MAZARA DEL VALLO il 07/11/1984 avverso l'ordinanza del 27/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Dario Messina avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Roma che ha respinto il reclamo avverso la Circolare del Provveditore della Regione lazio n. 3 dell'il giugno 2024 che ha vietato per i detenuti in regime speciale ex art. 41 bis Ord. pen. l'acquisto di alcuni prodotti alimentari, quali il lievito, il vino, la birra, i gamberoni, lo zucchero a velo e le fialette per aromi; il ricorrente lamenta l'irragionevolezza del provvedimento impugnato e la sua natura disciminatoria a ragione dell'inclusione di alcuni alimenti illogicamente ritenuti indicativi di uno status idoneo a determinazione situazioni discriminatorie all'interno della Casa di reclusione o tali da determinare una condizione di alterazione da evitare per evidenti ragioni di sicurezza; considerato che: la censura è generica atteso che non viene chiarito sotto quale punto di vista la circolare (che il Tribunale di sorveglianza ricostruisce proprio come funzionale ad eliminare quelle condizioni di discriminazione, in coerenza con quanto reiteratamente deciso da questa Corte) abbia comportato una condizione discriminatoria per i detenuti, quale il ricorrente, in regime speciale; posto che tale situazione, invece, integra il limite oltre il quale il provvedimento dell'Amministrazione può essere censurato dall'Autorità Giudiziaria in quanto discriminatorio; incombe sul ricorrente che lamenta tale natura dell'atto amministrativo indicare specificamente e, nel dettaglio, quali siano i profili di lesione ed i diritti pregiudicati; sul punto vale la pena richiamare l'orientamento in base al quale «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole "surplus" di afflittività del regime carcerario differenziato» (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero, Rv. 281794 - 01); non essendo specificato il profilo della lesione al diritto soggettivo, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a 2escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M