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Ordinanza — n. 23981/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against execution court ruling on life sentence conversion request as merely repetitive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23981/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the execution court's decision to reject the request to convert a life sentence to thirty years. The appellant argued that new legal arguments regarding the Scoppola case and procedural dates constituted a substantive novelty, but the court found these issues had already been exhaustively examined in previous proceedings. Consequently, the court ruled that the request was a mere repetition barred by the principle of preclusion in execution incidents.

Regesto Legislator

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Art. 666 comma 2 c.p.p.; In execution incidents, a final ruling precludes re-litigation of the same request unless new substantive facts or legal issues are presented, treating mere reiteration as inadmissible.

Parole chiave

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execution incident preclusion principle life sentence conversion repetitive request judicial preclusion Scoppola case inadmissibility ruling perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 666 comma 2 c.p.p.
art. 442 cod. proc. pen
10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016
269841; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep.
Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014
ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv.
Sez. 1, n. 33345 del 07/06/2017
Sez. 1, n. 20795 del 12/04/2019
Sez. 1, n. 20795 del 12/04/2019 e, infine, Sez.
Sez. 1, n. 24201 del 23/02/2022
Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018
Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012
275324 (conforme, fra le molte, Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep.
Cassazione n. 10249/03 del 17 settembre 2009
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: CHESSA GAVINO nato a ALGHERO il 21/05/1956 avverso l'ordinanza del 04/02/2026 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte di assise di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Gavino Chessa in funzione della conversione della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione in base all'evoluzione della giurisprudenza sovranazionale, costituzionale e di legittimità conseguente alla nota vicenda decisa con sentenza CEDU nel caso Scoppola contro Italia; la declaratoria di inammissibilità è stata motivata alla luce della natura meramente ripropositiva dell'istanza già oggetto di altri precedenti incidenti di esecuzione conclusi plurime declaratoria di inammissibilità; con due motivi congiuntamente illustrati, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla natura reiterativa dell'istanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, si sarebbe sviluppata secondo una scansione argomentativa nuova e mediante l'indicazione di quadro normativo e giurisprudenziale diverso da quello precedentemente invocato; quali elementi fattuali decisivi ha indicato la proposizione della domanda di ammissione al giudizio abbreviato in data 12 gennaio 2000 e in data 12 giugno 2000, a suo dire oggetto di una parziale ed errata valutazione nel provvedimento impugnato; considerato che: le coordinate in base alle quali valutare l'ammissibilità dell'istanza avanzata al giudice dell'esecuzione in relazione alla formazione del giudicato esecutivo sono fissate dalla costante giurisprudenza di questa Corte che esprime un orientamento costante e uniforme; a tale proposito giova richiamare, in primo luogo, il principio per cui «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01;

Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834 - 01); il principio è sostanzialmente conforme all'altro secondo cui, il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell'esecuzione, è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione 2divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitunn" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394); nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali le questioni poste in relazione alla avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione al rito alternativo nelle date indicate dal ricorrente sono state già esaminate in occasione dei reiterati giudizi intentati dal ricorrente definiti con altrettante decisioni di questa Corte; a tale proposito, ha richiamato le sentenze Sez. 1, n. 33345 del 07/06/2017;

Sez. 1, n. 20795 del 12/04/2019 e, infine, Sez. 1, n. 24201 del 23/02/2022; giova, anche in questa sede, richiamare le predette statuizioni che hanno già chiarito l'assenza, nel caso di specie, dell'elemento decisivo per escludere la fondatezza della domanda, ovvero l'ammissione del ricorrente al giudizio alternativo che costituisce elemento dirimente per potere valutare, eventualmente, la domanda introdotta con l'incidente di esecuzione; Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 (conforme, fra le molte, Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212) ha inequivocabilmente chiarito anche che «a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio»; la pretesa di rimettere in discussione in sede esecutiva la mancata ammissione al rito alternativo è manifestamente infondata, a prescindere da qualsiasi allegazione in punto di novum costituito da orientamenti giurisprudenziali la cui rilevanza, nel caso di specie, non risulta adeguatamente illustrata e che deve, quindi, reputarsi del tutto generica; ritenuto che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 3di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M