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Ordinanza — n. 23977/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23977/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23977/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANZA sul ricorso proposto da: RISI STEFANO UBALDO nato a POPOLI il 26/09/1988 avverso l'ordinanza del 23/02/2026 del TRIBUNALE di PESCARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con l'unico motivo di censura il ricorrente si duole della mancata declaratoria di estinzione dei reati giudicati con le sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara il 26 gennaio 2010 (irrevocabile il 28 aprile 2010) e della Corte di appello di L'Aquila del 10 febbraio 2010 (irrevocabile il 14 luglio 2011) per effetto della operatività della causa estintiva di cui all'art. 167 cod. pen.; considerato che: l'assunto difensivo si basa sulla considerazione che i reati commessi successivamente entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle predette sentenze non sono della stessa indole; infatti, le condanne di cui alle predette sentenze riguardano reati in materia di stupefacenti, mentre quelle successive i reati di truffaiconcessione dell 2), (Circostanze atrenuanti geri-erfEht; si tratta di prospettazione radicalmente infondata atteso che, in primo luogo, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con entrambe le predette sentenze, è stata disposta dalla Corte di appello di L'ila con ordinanza del 28 aprile 2022 sulla scorta dell'orientamento in base al quale è irrilevante, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. che il nuovo delitto sia della stessa indole di quello per il quale è stata riportata condanna a pena condizionalmente sospesa (fra le molte Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, Pm in proc.

Regesto Legislator

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art. 167 cod. pen; Ordinanza — n. 23977/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 167 cod. pen.; considerato che: l'assunto difensivo si basa sulla considerazione che i reati commessi successivamente entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle predette sentenze non sono della stessa indole; infatti, le condanne di cui alle predette sentenze riguardano reati in materia di stupefacenti, mentre quelle successive i reati di truffaiconcessione dell 2), (Circostanze atrenuanti geri-erfEht; si tratta di prospettazione radicalmente infondata atteso che, in primo luogo, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con entrambe le predette sentenze, è stata disposta dalla Corte di appello di L'ila con ordinanza del 28 aprile 2022 sulla scorta dell'orientamento in base al quale è irrilevante, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. che il nuovo delitto sia della stessa indole di quello per il quale è stata riportata condanna a pena condizionalmente sospesa (fra le molte Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, Pm in proc.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale inattività successiva alla sospensione estinzione della rendita d'invalidità esaurimento delle istanze inosservanza del termine perentorio assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 167 cod. pen
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: RISI STEFANO UBALDO nato a POPOLI il 26/09/1988 avverso l'ordinanza del 23/02/2026 del TRIBUNALE di PESCARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con l'unico motivo di censura il ricorrente si duole della mancata declaratoria di estinzione dei reati giudicati con le sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara il 26 gennaio 2010 (irrevocabile il 28 aprile 2010) e della Corte di appello di L'Aquila del 10 febbraio 2010 (irrevocabile il 14 luglio 2011) per effetto della operatività della causa estintiva di cui all'art. 167 cod. pen.; considerato che: l'assunto difensivo si basa sulla considerazione che i reati commessi successivamente entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle predette sentenze non sono della stessa indole; infatti, le condanne di cui alle predette sentenze riguardano reati in materia di stupefacenti, mentre quelle successive i reati di truffaiconcessione dell 2), (Circostanze atrenuanti geri-erfEht; si tratta di prospettazione radicalmente infondata atteso che, in primo luogo, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con entrambe le predette sentenze, è stata disposta dalla Corte di appello di L'ila con ordinanza del 28 aprile 2022 sulla scorta dell'orientamento in base al quale è irrilevante, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. che il nuovo delitto sia della stessa indole di quello per il quale è stata riportata condanna a pena condizionalmente sospesa (fra le molte Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, Pm in proc.

Garulli, Rv. 260285 — 01 sulla limitazione di tale condizione al caso di nuova condanna per contravvenzione); inoltre, neppure può ritenersi operante il meccanismo estintivo della pena descritto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. che, così come l'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. fa riferimento alla commissione del delitto o di una contravvenzione della stessa indole, con la conseguenza che, anche in questo caso, opera il principio di diritto per cui «in tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura» (Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv. 273453 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della 2causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Di P.Q.M