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Ordinanza — n. 23959/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23959/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23959/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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lta dal Consigliere VINCENZO GALATI; letta la memoria;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Rocco Anguissola con le sentenze emesse dallo stesso Giudice, rispettivamente, il 27 dicembre 2017 (irrevocabile il 30 ottobre 2018) e il 19 luglio 2018 (irrevocabile il 15 marzo 2019) ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, ultimo comma e 168, primo comma, n. 2, cod. pen. anche in considerazione della precedente fruizione del beneficio della sospensione condizionale con sentenza del Tribunale militare di Roma del 27 ottobre 1995; il ricorso contesta violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. ponendo a raffronto le due sentenze contenenti il beneficio revocato e facendo riferimento alle date di commissione dei reati ivi giudicati; considerato che: la censura si colloca al di fuori della ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e contiene, peraltro, una deduzione manifestamente infondata in ragione del fatto che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (fra le molte, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056 - 01); anche la sentenza divenuta definitiva il 15 marzo 2019 riguarda fatto anteriormente commesso (10 aprile 2017) rispetto a quello giudicato con sentenza definitiva il 27 dicembre 2017; ritenuto pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23959/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 164, ultimo comma e 168, primo comma, n. 2, cod. pen. anche in considerazione della precedente fruizione del beneficio della sospensione condizionale con sentenza del Tribunale militare di Roma del 27 ottobre 1995; il ricorso contesta violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. ponendo a raffronto le due sentenze contenenti il beneficio revocato e facendo riferimento alle date di commissione dei reati ivi giudicati; considerato che: la censura si colloca al di fuori della ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e contiene, peraltro, una deduzione manifestamente infondata in ragione del fatto che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (fra le molte, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056 - 01); anche la sentenza divenuta definitiva il 15 marzo 2019 riguarda fatto anteriormente commesso (10 aprile 2017) rispetto a quello giudicato con sentenza definitiva il 27 dicembre 2017; ritenuto pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale revoca dell'annullamento liberazione condizionale revoca di prestazioni sociali remissione della pena
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Testo completo

lta dal Consigliere VINCENZO GALATI; letta la memoria;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Rocco Anguissola con le sentenze emesse dallo stesso Giudice, rispettivamente, il 27 dicembre 2017 (irrevocabile il 30 ottobre 2018) e il 19 luglio 2018 (irrevocabile il 15 marzo 2019) ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, ultimo comma e 168, primo comma, n. 2, cod. pen. anche in considerazione della precedente fruizione del beneficio della sospensione condizionale con sentenza del Tribunale militare di Roma del 27 ottobre 1995; il ricorso contesta violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. ponendo a raffronto le due sentenze contenenti il beneficio revocato e facendo riferimento alle date di commissione dei reati ivi giudicati; considerato che: la censura si colloca al di fuori della ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e contiene, peraltro, una deduzione manifestamente infondata in ragione del fatto che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (fra le molte, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056 - 01); anche la sentenza divenuta definitiva il 15 marzo 2019 riguarda fatto anteriormente commesso (10 aprile 2017) rispetto a quello giudicato con sentenza definitiva il 27 dicembre 2017; ritenuto pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dic P.Q.Mgrkt cA GI.12016 * Giudiziario 0Fugge . Maria De