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Ordinanza — n. 23955/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23955/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23955/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANZA sul ricorso proposto da: BOCCHETTI VINCENZO nato a NAPOLI il 28/05/1962 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord con la quale Vincenzo Bocchetti è stato condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per carenza di motivazione in punto di elementi costitutivi del reato contestato; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23955/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per carenza di motivazione in punto di elementi costitutivi del reato contestato; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazione motivata sostituzione dei motivi motivazione del mutamento giurisprudenza pluralità di motivazioni difetto di motivazione
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: BOCCHETTI VINCENZO nato a NAPOLI il 28/05/1962 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord con la quale Vincenzo Bocchetti è stato condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per carenza di motivazione in punto di elementi costitutivi del reato contestato; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708); ritenuto che, nel caso di specie, la censura è totalmente generica, priva di collegamento con la decisione impugnata e contiene la descrizione di carenze motivazionali del tutto insussistenti ed allegate in termini avulsi dalla scansione dei passaggi argomentativi della sentenza; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Di P.Q.Mv 3iklIU2026 v 2 M Funzt . no Giudizi Marzia