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Ordinanza — n. 23954/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses execution appeal regarding mafia association crime date determination and sentencing retroactivity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23954/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the execution appeal inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of a specific illegal penalty argument. The appellant challenged the established date of the open mafia association crime, arguing it affected applicable sentencing retroactivity, though the appeal was previously rejected for missing appellate objections. The court ruled that execution judges cannot alter the crime date fixed by final judgment, citing binding precedent that prohibits modifying the 'tempus commisi delicti' even if not precisely stated in the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.; Art. 645 c.p.: The execution judge cannot modify the date of the crime ascertained in a final judgment, even when the commencement date was not precisely indicated in the indictment.

Parole chiave

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mafia association crime execution appeal inadmissibility sentencing retroactivity tempus commisi delicti final judgment binding force appartenenza a una banda affiliazione partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.
Art. 645 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto
Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Sez. U n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia
Sez. U n. 47766 del 26/05/2015, Butera
Sez. U n. 6240 del 27/11/2014, Basile
Sez. 1 n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti
Sez. 1 n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino
Sez. 3 n. 8180 del 20/01/2016, Spada
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 21/10/1949 avverso l'ordinanza del 19/01/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: la questione sollevata con l'istanza davanti al giudice dell'esecuzione afferisce alla esatta determinazione dell'epoca del commesso reato associativo contestato «in forma aperta», nonché delle conseguenti ricadute in materia di esatta determinazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis applicabile; il tema è stato oggetto di disamina da parte della Corte di cassazione che ha reso definitiva la condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (Sez. 6, n. 21292 del 07/03/2025), sebbene il correlato motivo di ricorso sia sato dichiarato inammissibile per mancata proposizione della censura davanti al giudice di appello; ritenuto che: il ricorrente non deduce l'esistenza di una pena illegale che consente l'intervento del giudice dell'esecuzione secondo quanto rende possibile l'intervento da parte del giudice dell'esecuzione secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 383689; Sez. U, n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Rv. 265106-01; Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327-01); giova altresì richiamare il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione» (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01;

Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923 - 01; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283 - 01); in particolare, il primo degli arresti richiamati ha avuto ad oggetto una fattispecie identica a quella qui esaminata avendo avuto ad oggetto quel procedimento la richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la 2colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MCOARDEBLIMA 3 o/tiumz6 3