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Ordinanza — n. 23953/2026 — snpen Generato dall'IA

Continuazione of crimes rejected due to lack of premeditated criminal design and temporal distance between offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23953/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the 'continuation' of crimes charge against the appellant. The appellant argued that the temporal gaps between offenses did not preclude a unified criminal plan, but the Court found the lower court's reasoning based on the cessation of the criminal organization's activities to be sound. Consequently, the Court ruled that the specific facts demonstrated a lack of the premeditated design required for legal continuation, leaving the lower court's factual assessment unchallenged.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The recognition of the continuation of crimes requires a premeditated criminal design uniting multiple offenses, which is absent when acts are committed at different times by a dissolved organization without a prior plan.

Parole chiave

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continuation of crimes criminal design temporal distance dissolved organization premeditation requirement judicial discretion appeal inadmissibility reati della legge sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 416bis cod. pen.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 416bis cod. pen
309 del 1990 di cui alle ultime due sentenze in epoca alla quale la consumazione dei delitti associativi di cui agli artt. 416bis cod. pen., e 74 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Elounnari
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Mounir
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio
242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv.
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: BUCCOLIERI MARIO nato a MASSAFRA il 30/03/1978 avverso l'ordinanza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; 2Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Elounnari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);

«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; 2considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Buccolieri è stato condannato con la sentenza sub 3) del provvedimento impugnato emessa dalla Corte di appello di Lecce il 10 gennaio 2024, irrevocabile il 18 dicembre 2024, con le altre due sentenze di cui ai punti sub 1) e 2) evidenziando la distanza temporale tra i fatti e, segnatamente, la consumazione dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alle ultime due sentenze in epoca alla quale la consumazione dei delitti associativi di cui agli artt. 416bis cod. pen., e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 era ormai cessata; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze non corrispondenti a quanto accertato nelle sentenze di merito quanto al tempus commissi delícti e che non valgono, in alcun modo, a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; che, inoltre, la critica si è incentrata su elementi di fatto (quali alcune intercettazioni riportate nelle sentenze) sollecitando a questa Corte una diretta disamina di elementi indiziari la cui valutazione rientra nella competenza del giudice di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M