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Ordinanza — n. 23951/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against refusal of substitute sentence due to generic grounds and negative prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23951/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were excessively generic and failed to address the specific reasons for the refusal. The lower court denied substitute sentences based on a negative prognostic assessment of the defendant's criminal history and risk of recidivism. The court upheld this decision, ruling that the appellant's arguments lacked the necessary legal precision and factual calibration required to challenge the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In proceedings for substitute sentences, the court may reject the request based solely on the defendant's criminal record if the evaluation reveals indisputably negative elements regarding the rehabilitative purpose, risk of recidivism, and compliance with imposed conditions.

Parole chiave

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substitute sentences criminal record evaluation rehabilitative prognosis recidivism risk inadmissible appeal specific motivation substitute penalty refusal pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: DI MAJO MARIELLA nato a MAZARA DEL VALLO il 19/08/1976 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; _v"Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: le censure riguardano la mancata ammissione della ricorrente alle pene sostitutive; sul punto la decisione risulta ampiamente e adeguatamente motivata sulla scorta del negativo giudizio prognostico in ordine alla particolarità del reato commesso, alla reiterazione della condotta deviante, tenuto conto dei precedenti penali dell'imputata e, in definitiva, della negativa prognosi circa il rispetto delle prescrizioni; tale motivazione è parannetrata alla genericità della domanda di ammissione alle pene sostitutive; ritenuto che il giudizio, così come formulato, deve dirsi conforme al principio per il quale «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658-01); considerato che: a fronte della motivazione, come descritta, la ricorrente propone censure estremamente generiche che, oltre ad essere prive delle indicazioni delle ragioni di diritto che dovrebbero sorreggerle, non sono calibrate sulla effettiva ragione della decisione impugnata che poggia su elementi solidi e congruamente valorizzati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Di P.Q.M