Ordinanza — n. 23907/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAel TRIBUNALE di Reggio Calabriaudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTORilevato che, avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del19.9.2025 che rigettava ex art. 18-ter ord. pen. un reclamo contro il diniego diautorizzazione all’inoltro di una lettera, Giuseppe Graviano ha proposto ricorsoper cassazione personalmente;Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23907/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 18-ter ord. pen. un reclamo contro il diniego diautorizzazione all’inoltro di una lettera, Giuseppe Graviano ha proposto ricorsoper cassazione personalmente;Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
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el TRIBUNALE di Reggio Calabriaudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTORilevato che, avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del19.9.2025 che rigettava ex art. 18-ter ord. pen. un reclamo contro il diniego diautorizzazione all’inoltro di una lettera, Giuseppe Graviano ha proposto ricorsoper cassazione personalmente;Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI