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Ordinanza — n. 23906/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23906/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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XXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 30.10.2025 il Tribunale di sorveglianza di Lecce hadisposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale;Tenuto conto che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, inpresenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessaalla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, il quale ha l'obbligo digiustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione adeguata;Rilevato che il primo motivo di ricorso deduce una violazione di legge, eccependola inutilizzabilità dei verbali di polizia giudiziaria e di assunzione di s.i.t. dellapersona offesa per inosservanza degli artt. 51-ter ord. pen., 55 e 351 cod. proc.pen. trattandosi di attività istruttoria svolta in assenza di delega dell’autoritàgiudiziaria; la censura, tuttavia, è infondata, in quanto il Tribunale disorvaglianza dispone di poteri istruttori ex art. 678 cod. proc. pen. e, pertanto,ha facoltà di chiedere alla polizia giudiziaria i documenti utili per la decisionenonché di assumere le prove necessarie, sicché non v’è ragione per cui nonpossa utilizzare per la decisione le prove già formate e messe a sua disposizioneindipendentemente da una previa richiesta;Ritenuto, quanto al secondo motivo che lamenta un vizio di motivazioneasseritamente integrato dall’utilizzo da parte del Tribunale di sorveglianza di unasentenza di assoluzione di XXXXXXprodotta dalla difesa per trarre da essaconferma dell’ultimo accertamento senza azionare i suoi poteri istruttori sullacredibilità della persona offesa (rinviata a giudizio per falsa testimonianza), chenon è dubbio che il Tribunale possa prendere in considerazione il fattosopravvenuto con autonomo apprezzamento e procedere in via incidentale avalutarlo ai limitati fini della revoca della misura alternativa,nel contesto deldoveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo direcidiva per tutta la durata della misura (cfr.

Regesto Legislator

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art. 678 cod. proc. pen, art. 52 D.Lgs. 196/03; Ordinanza — n. 23906/2026 — snpen · Corte di Cassazione: dellapersona offesa per inosservanza degli artt. 51-ter ord. pen., 55 e 351 cod. proc.pen. trattandosi di attività istruttoria svolta in assenza di delega dell’autoritàgiudiziaria; la censura, tuttavia, è infondata, in quanto il Tribunale disorvaglianza dispone di poteri istruttori ex art. 678 cod. proc. pen. e, pertanto,ha facoltà di chiedere alla polizia giudiziaria i documenti utili per la decisionenonché di assumere le prove necessarie, sicché non v’è ragione per cui nonpossa utilizzare per la decisione le prove già formate e messe a sua disposizioneindipendentemente da una previa richiesta;Ritenuto, quanto al secondo motivo che lamenta un vizio di motivazioneasseritamente integrato dall’utilizzo da parte del Tribunale di sorveglianza di unasentenza di assoluzione di XXXXXXprodotta dalla difesa per trarre da essaconferma dell’ultimo accertamento senza azionare i suoi poteri istruttori sullacredibilità della persona offesa (rinviata a giudizio per falsa testimonianza), chenon è dubbio che il Tribunale possa prendere in considerazione il fattosopravvenuto con autonomo apprezzamento e procedere in via incidentale avalutarlo ai limitati fini della revoca della misura alternativa,nel contesto deldoveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo direcidiva per tutta la durata della misura (cfr.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento misura sostitutiva della detenzione sospensione dell'istruzione protezione dei testimoni revoca della sospensione condizionale controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 678 cod. proc. pen
trattandosi di attività istruttoria svolta in assenza di delega dell’autoritàgiudiziaria; la censura, tuttavia, è infondata, in quanto il Tribunale disorvaglianza dispone di poteri istruttori ex art. 678 cod. proc. pen.
art. 52 D.Lgs. 196/03
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Testo completo

XXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 30.10.2025 il Tribunale di sorveglianza di Lecce hadisposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale;Tenuto conto che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, inpresenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessaalla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, il quale ha l'obbligo digiustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione adeguata;Rilevato che il primo motivo di ricorso deduce una violazione di legge, eccependola inutilizzabilità dei verbali di polizia giudiziaria e di assunzione di s.i.t. dellapersona offesa per inosservanza degli artt. 51-ter ord. pen., 55 e 351 cod. proc.pen. trattandosi di attività istruttoria svolta in assenza di delega dell’autoritàgiudiziaria; la censura, tuttavia, è infondata, in quanto il Tribunale disorvaglianza dispone di poteri istruttori ex art. 678 cod. proc. pen. e, pertanto,ha facoltà di chiedere alla polizia giudiziaria i documenti utili per la decisionenonché di assumere le prove necessarie, sicché non v’è ragione per cui nonpossa utilizzare per la decisione le prove già formate e messe a sua disposizioneindipendentemente da una previa richiesta;Ritenuto, quanto al secondo motivo che lamenta un vizio di motivazioneasseritamente integrato dall’utilizzo da parte del Tribunale di sorveglianza di unasentenza di assoluzione di XXXXXXprodotta dalla difesa per trarre da essaconferma dell’ultimo accertamento senza azionare i suoi poteri istruttori sullacredibilità della persona offesa (rinviata a giudizio per falsa testimonianza), chenon è dubbio che il Tribunale possa prendere in considerazione il fattosopravvenuto con autonomo apprezzamento e procedere in via incidentale avalutarlo ai limitati fini della revoca della misura alternativa,nel contesto deldoveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo direcidiva per tutta la durata della misura (cfr.

Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep.2026, R., Rv. 289064 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.